A.P.E - Attestato di Prestazione Energetica per gli Edifici
21.09.2013 18:59

Il recente decreto sull’efficienza energetica in edilizia, il decreto legge n. 63/2013 convertito in legge 90/2013, oltre ad aver apportato importanti proroghe alla consolidata detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, e all’innalzamento al 65% delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ha modificato non solo dal punto di vista terminologico il sistema della “certificazione” energetica.
L’Ape (Attestato di prestazione energetica) dovrà essere rilasciato da esperti qualificati e indipendenti allo scopo di attestare la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori; il nuovo strumento, inoltre, fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.
In ogni caso, l’obbligo di dotare l’edificio dell’Ape viene meno dove sia già disponibile l’Ace in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE: se c’è la vecchia Ace, inoltre, potrà continuare ad essere predisposta al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica.
A tale fine, l’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.
Le modifiche in sede di conversione del decreto legge: la legge n. 90/2013
Fra le tante modifiche apportate in sede di conversione in legge1, ce ne sono alcune che riguardano anche l’attestato di prestazione energetica.
Innanzitutto, nel caso di interventi di ristrutturazione pesante e per edifici di nuova costruzione, l’APE dovrà essere rilasciato prima del certificato di agibilità e non al termine dei lavori; correlativamente, il venditore o locatario, in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità, e non più congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.