Il nuovo APE entrato in vigore il 1 ottobre 2015

Dal 1° ottobre è entrato in vigore il nuovo attestato di prestazione energetica (APE). Ecco una breve sintesi delle principali novità, che riguardano sia i proprietari di immobili sia i professionisti incaricati del rilascio dell’attestazione.
 
Il nuovo APE racchiude tutte le caratteristiche energetiche dell’immobile e diventa una sorta di “targa energetica” dell’edificio.
 
Come cambia la valutazione dell’efficienza energetica?
Le classi energetiche sono 10 e non più 7 e sono indicate con lettere che vanno dalla A alla G; i primi quattro livelli saranno tutti in A (da A4, massima efficienza, ad A1).
Oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile sarà indicata anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti.
 
Cosa verrà valutato ai fini del rilascio dell’APE?
La valutazione prende in considerazione i seguenti aspetti:
• il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale;
• la produzione di acqua calda sanitaria;
• la qualità dell'ivolucro edilizio (muratura perimetrale, coperture e pavimentazioni, finestre e porte, ecc.)
• la climatizzazione estiva;
• per gli edifici con destinazione non residenziale, anche l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose.
 
Chi deve richiedere l’APE e chi lo rilascia?
L’obbligo di richiedere l’attestato di prestazione energetica è a carico del proprietario ovvero, in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni o importanti risanamenti, a carico del costruttore.
Il professionista chiamato al rilascio dell’attestato di prestazione energetica deve possedere tutti i requisiti indicati nel D.P.R. 75/2015, deve essere accreditato a livello regionale/nazionale e ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo fisico nell’immobile.
 
Qual è la durata dell’APE?
L’attestato di prestazione energetica ha una validità di dieci anni, tranne nel caso in cui l’immobile sia stato sottoposto ad un’opera di ristrutturazione o riqualificazione che ne ha modificato le prestazioni energetiche. In quest’ultimo caso il certificato andrà rilasciato nuovamente.
 
Istituzione del catasto energetico nazionale SIAPE 
Una vera novità del decreto è la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale: il SIAPE, che comprende la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica, degli impianti termici e dei relativi controlli e ispezioni pubblici. Il SIAPE dovrà essere istituito dall’Enea entro la fine del 2015, ed essere incrementato entro marzo di ogni anno da parte delle Regioni e Province autonome con i dati relativi agli attestati dell’ultimo anno trascorso.
 
I controlli sulla regolarità degli APE
Regioni e Province autonome sono inoltre chiamate a definire piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% all’anno degli APE depositati territorialmente. I controlli dovranno essere prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e saranno basati anche su sopralluoghi tecnici negli edifici che hanno ottenuto la certificazione.
 
APE negli annunci immobiliari
L’APE è importante anche per gli annunci immobiliari, in quanto in essi devono essere obbligatoriamente indicati la classe energetica e l’indice di prestazione energetica.
Le nuove linee guida forniscono delle direttive a tal proposito, rivolte a uniformare la modalità di redazione degli annunci in tutta Italia.
I nuovi annunci, oltre ai dati prima indicati, dovranno contenere in più anche gli indici di prestazione energetica parziale, come quello relativo all’involucro. 
Inoltre, per facilitare la lettura e comprensione ai non addetti ai lavori, saranno presenti anche dei simboli grafici, una sorta di emoticon.
 
Sanzioni
In caso di rilascio di un’attestazione non veritiera, il professionista è punito con una sanzione amministrativa da 700,00 a 4.200,00 euro.
In caso di inadempienza da parte del proprietario o del costruttore, la sanzione applicabile va da 3.000,00 a 18.000,00 euro.
Se l’attestazione manca, in caso di compravendita o di locazione, la sanzione applicata è:
• per il proprietario, da 3.000,00 a 18.000,00 euro
• per il venditore, da 300,00 a 1.800,00 euro
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