NUOVO APE: indispensabili SOPRALLUOGO e NUOVO LIBRETTO di IMPIANTO
02.10.2015 10:12
Obbligo di sopralluogo
Il certificato APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del regolamento 75/2013. Il professionista è obbligato ad effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione in particolare le caratteristiche termiche dell'involucro edilizio (muratura perimetrale, coperture e pavimentazioni, finestre e porte, ecc.) e delgli impianti termici.
Obbligo di inserimento del Codice Catasto Regionale dell’impianto - NUOVO LIBRETTO IMPIANTO
Relativamente ad immobili dotati di ipianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria è indispensabile essere in possesso del NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO (entrato in vigore dal 10 febbraio 2014). Per concludere la registrazione di un A.P.E. infatti è obbligatorio indicare il codice catasto regionale del libretto di impianto relativo al servizio energetico presente.
Si precisa che, ai sensi dell’art.4 comma 3 del decreto 26 giugno 2015 “Adeguamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici” i libretti di impianto, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 e alla D.G.R.V. 28 luglio 2014 n. 1363, sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’A.P.E..
Il codice catasto del libretto di impianto e il relativo codice chiave sono indicati rispettivamente, nell’intestazione e nel piè di pagina, della scheda 1 del libretto di impianto. Il libretto di impianto deve essere richiesto esclusivamente al Responsabile dell’impianto, che può essere il Proprietario, l’Occupante o il Terzo responsabile, al quale deve essere stato consegnato dall’installatore o dal manutentore che ha provveduto alla relativa compilazione e registrazione nel sistema telematico C.I.R.C.E.