Per Vendere e Affittare gli edifici è Indispensabile l'APE già dalla fase di contrattazione
Cos’è e a cosa serve l’APE (Attestato di Prestazione Energetica degli edifici)
La disciplina relativa alla Certificazione Energetica degli Edifici contenuta nel D.Lgs. 192/2005 ha subito di recente diverse modifiche, anche a distanza di breve tempo l’una dall’altra.
In particolare sono intervenuti sul tema:
§ Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013, convertito con Legge 90/2013)
§ Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013)
§ Legge di Stabilità (Legge 147/2013)
§ Decreto Milleproroghe (D.L. 151/2013)
Le modifiche apportate dai vari interventi normativi hanno, tuttavia, generato gran confusione su un tema così rilevante, visto che riguarda la compravendita e l’affitto degli immobili.
Basti pensare che la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato l'operatività della norma sulla nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell'APE, ma non ha tenuto conto che la norma stessa era stata già abrogata dal Decreto Destinazione Italia. Vediamo di fare in modo sintetico il punto allo stato attuale.
Cosa è l’APE (Attestato di Prestazione Energetica)
L’APE viene definito come “un documento, redatto […] e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti
che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce
raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.
L’APE serve nei contratti di vendita ed affitto già in fase di contrattazione
A seconda delle circostanze L’ APE va allegato al contratto oppure è sufficiente che l’edificio ne sia dotato.
• al contratto di trasferimento a titolo oneroso (compravendita) va allegato
• agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio, in caso di donazione) è sufficiente sia disponibile
• ai nuovi contratti di locazione deve essere allegato se riferito ad un intero edificio e solo disponibile se relativo ad una singola unità immobiliare
E’ importante ricordare che l’APE deve essere disponibile già dalla fase di messa in vendita o affitto dell’immobile in quanto sia nel caso di publicizzazione che di contrattazione diretta i dati contenuti nell’APE devono essere resi noti agli interessati.
Sanzioni
In caso di inadempienze sono previste sanzioni molto pesanti; in particolare, in caso di omessa
dotazione, dichiarazione o allegazione, se dovute, le parti sono soggette al pagamento in solido e in
parti uguali delle seguenti sanzioni:
• da euro 3.000 a euro 18.000, in caso di trasferimento immobiliare
• da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione
• da euro 500 a euro 2.000 per i contratti di locazione non superiori a 3 anni
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della
registrazione dei contratti, dall’Agenzia delle Entrate.